
Un’ASD con qualifica ETS può prevedere attività non strettamente sportive, ma deve prima attribuire correttamente ciascuna attività: se rientra tra le attività di interesse generale dell’art. 5 del Codice del Terzo settore, entra nell’oggetto sociale come tale; se non vi rientra, può essere svolta come attività diversa soltanto quando lo statuto o l’atto costitutivo la consentono e quando resta secondaria e strumentale. Per l’ente costituito per le finalità dell’art. 4 del Codice del Terzo settore, qualificato ETS e iscritto al RUNTS, l’attività sportiva dilettantistica non deve essere esercitata in via principale ai sensi dell’art. 7, comma 1-bis, D.Lgs. 36/2021.
La deroga sulla prevalenza dello sport non rende però intercambiabili ASD ed ETS. Quando l’ente vuole operare anche come ente sportivo dilettantistico, occorre distinguere la posizione nel RUNTS da quella nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, verificare che lo sport dilettantistico sia qualificato come attività di interesse generale e coordinare le clausole ETS con quelle richieste per lo statuto sportivo. Il punto decisivo non è inserire una formula ampia sulle attività accessorie: è decidere, attività per attività, quale funzione essa abbia nell’oggetto sociale dell’ente.
Il primo snodo: riconoscere il soggetto e i due registri
Un ente del Terzo settore è tale se possiede i requisiti dell’art. 4 del D.Lgs. 117/2017 ed è iscritto al RUNTS. L’art. 6, comma 1, lettera c-bis), del D.Lgs. 36/2021 include fra gli enti sportivi dilettantistici gli ETS iscritti al RUNTS che esercitano, quale attività di interesse generale, organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche e sono iscritti al Registro delle attività sportive dilettantistiche.
La doppia iscrizione ha un effetto pratico per la lettura dello statuto: le disposizioni del D.Lgs. 36/2021 si applicano all’ETS limitatamente all’attività sportiva dilettantistica esercitata e, per il Capo I, solo se compatibili con il Codice del Terzo settore. Non è quindi corretto prendere lo statuto di una ASD non ETS e aggiungere soltanto l’acronimo ETS, né trattare ogni iniziativa non sportiva come estranea alla missione dell’ente.
La denominazione richiede la medesima attenzione. L’ETS deve contenere l’indicazione “ente del Terzo settore” o l’acronimo ETS nella denominazione e usarla negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Parallelamente, le associazioni e società sportive dilettantistiche indicano nella denominazione la finalità sportiva e la ragione o denominazione dilettantistica. La verifica va svolta sul testo effettivo della denominazione e sulla sua coerenza nei documenti dell’ente, non su una sigla usata informalmente.
Come classificare l’attività non strettamente sportiva
La domanda utile non è “l’attività è sportiva?”, ma “quale disposizione descrive questa attività e con quale finalità viene svolta?”. L’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche è espressamente inclusa nell’elenco delle attività di interesse generale dell’art. 5, comma 1, lettera t), del Codice. Nello stesso elenco figurano, con le rispettive condizioni di settore, anche attività quali educazione e formazione professionale, attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale e formazione extrascolastica con le finalità indicate dalla norma.
Se l’attività non sportiva è riconducibile a una voce dell’art. 5 ed è svolta nel rispetto della disciplina particolare applicabile, può essere descritta nello statuto come ulteriore attività di interesse generale. In questa situazione non va qualificata automaticamente come attività diversa solo perché non consiste in allenamento, gara o didattica sportiva.
Se invece l’attività non rientra nell’art. 5, la strada è l’art. 6 del Codice del Terzo settore. La clausola statutaria deve consentirla; inoltre l’attività deve essere secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale. Il D.M. 107/2021 considera strumentale l’attività esercitata esclusivamente per realizzare le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell’ETS. La secondarietà si misura, in ciascun esercizio, con almeno uno dei due criteri alternativi: ricavi delle attività diverse non superiori al 30% delle entrate complessive oppure non superiori al 66% dei costi complessivi. L’organo di amministrazione deve evidenziare il criterio utilizzato nella documentazione prevista dalla disciplina applicabile.
Per un ETS iscritto anche nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche esiste poi una previsione specifica nell’art. 6 CTS: è fatta salva l’applicazione dell’art. 9, comma 1-bis, D.Lgs. 36/2021 per i proventi lì indicati, a condizione che siano impiegati in attività di interesse generale riferite allo svolgimento di attività sportive dilettantistiche, come definite dall’art. 7, comma 1, lettera b), D.Lgs. 36/2021 e dall’art. 5, comma 1, D.Lgs. 39/2021. Questa è una fattispecie puntuale: non consente di assimilare senza esame ogni entrata non sportiva alle attività diverse dell’ETS.
Le clausole da coordinare nello statuto
Lo statuto dell’ETS è parte integrante dell’atto costitutivo e, in caso di contrasto, prevale sulle clausole dell’atto costitutivo. L’art. 21 CTS richiede, tra gli altri elementi, l’assenza di scopo di lucro, le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l’attività di interesse generale che costituisce l’oggetto sociale, le regole di amministrazione e rappresentanza, i diritti degli associati e le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo.
Per la componente ASD, l’art. 7 del D.Lgs. 36/2021 richiede nello statuto, fra l’altro, denominazione, oggetto sociale, rappresentanza legale, assenza di fini di lucro, ordinamento interno, rendiconti economico-finanziari e modalità di scioglimento. Nell’ASD qualificata ETS, il requisito dello svolgimento in via principale dell’attività dilettantistica previsto dall’art. 7, comma 1, lettera b), non è richiesto nei casi indicati dal comma 1-bis. Restano da leggere congiuntamente le altre clausole, perché il testo statutario deve rendere riconoscibili sia le attività di interesse generale dell’ETS sia la stabile identità sportiva dell’associazione.
Una formulazione operativa parte quindi da un elenco ragionato: attività sportiva dilettantistica; eventuali ulteriori attività di interesse generale con riferimento alla lettera pertinente dell’art. 5; facoltà di svolgere attività diverse, senza trasformarle nell’oggetto principale e senza omettere il rinvio alla loro secondarietà e strumentalità. Per approfondire l’ordine dei controlli tra qualifica ETS, RUNTS e attività sportiva, può essere utile la guida sulla consulenza Terzo Settore per ASD con qualifica ETS o RUNTS.
Caso tipo: corso culturale promosso da una ASD ETS
Una ASD già iscritta nel RUNTS e nel Registro delle attività sportive dilettantistiche intende inserire nello statuto un corso culturale aperto al territorio. Il caso tipo non descrive un ente reale: mostra il passaggio che evita di chiamare indistintamente “secondaria” ogni attività non sportiva.
- Attività dichiarata: il consiglio descrive contenuto, destinatari, modalità di svolgimento e finalità del corso. Il primo confronto è con le attività di interesse generale dell’art. 5, non con il solo oggetto sportivo già presente.
- Alternativa statutaria: se il corso ricade nell’elenco dell’art. 5 e nelle sue condizioni, viene indicato come attività di interesse generale; se non vi ricade, la clausola sulle attività diverse deve consentirlo e l’ente dovrà documentarne carattere strumentale e secondario.
- Decisione documentale: si confrontano statuto vigente, atto costitutivo, visure o attestazioni delle due iscrizioni, verbale che illustra l’attività e rendiconto o bilancio dell’esercizio. Se il corso è solo genericamente definito, non è possibile scegliere in modo affidabile fra attività di interesse generale e attività diversa.
Il fatto che cambierebbe la conclusione è la concreta riconducibilità del corso a una delle voci dell’art. 5, insieme alla sua disciplina di esercizio. Se tale riconducibilità manca, il risultato operativo del caso tipo è una clausola sulle attività diverse da valutare con i criteri del D.M. 107/2021, non una nuova attività di interesse generale dichiarata per analogia.
Quando coinvolgere lo studio
Conviene coinvolgere lo studio prima di deliberare una modifica statutaria quando l’attività progettata è descritta in modo ampio, quando statuto e gestione effettiva non coincidono oppure quando occorre distinguere attività di interesse generale, attività diverse e proventi collegati alla sfera sportiva. Alessio Ferretti STP, studio di commercialisti, può confrontare statuto, attività concretamente svolte, verbali, rendiconto e posizione nei registri per ordinare le alternative e individuare le criticità documentali e operative da approfondire.
Per una prima valutazione senza impegno, descrivi situazione e urgenza e indica l’elenco dello statuto vigente, dei verbali, dei documenti delle iscrizioni disponibili e dell’attività da inserire o già svolta; le modalità di trasmissione saranno concordate dopo il contatto. Contatta lo studio.


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